È costituita, con sede in Mestre Venezia, la Rappresentanza regionale di Confindustria in Veneto, denominata Confindustria Veneto con lo scopo di essere interlocutore della Regione e strumento di raccordo tra le Associazioni di territorio, secondo quanto definito dal successivo art. 2.
Essa è costituita dalle Associazioni di territorio del Veneto aderenti a Confindustria che ne garantiscono l’adeguato sostegno, riconoscendo risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie ad assicurare massima efficacia funzionale e prestazioni qualificate. E’ una componente del sistema di rappresentanza dell’industria italiana, così come definita dall’articolo 5 dello Statuto di Confindustria, che disciplina diritti ed obblighi che da tale ruolo organizzativo derivano.
Adotta l’emblema confederale.
Sono soci effettivi le Associazioni di territorio del Veneto aderenti a Confindustria.
I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio riconosciute alla competenza di Confindustria Veneto.
Altre rappresentanze di categoria – che sulla base di accordi di sistema nazionale prevedano specifiche rappresentanze regionali - saranno considerati soci aggregati, senza diritto di voto, e potranno stipulare contratti di servizio.
Art. 2 - Scopi
A Confindustria Veneto è conferita la funzione d’interlocuzione diretta ed unitaria con le istituzioni regionali venete in conformità all’art. 5 dello Statuto confederale.
Essa costituisce, nel sistema veneto, l’elemento di raccordo fra l’asse territoriale, rappresentato dalle associazioni territoriali venete, e quello di settore dell’organizzazione confederale.
A tal fine, Confindustria Veneto:
- promuove la definizione di un pensiero strategico, valoriale ed identitario del sistema industriale regionale, anche attraverso la promozione di attività di studio e ricerca;
- tutela gli interessi dei soci effettivi, in tutte le materie assegnate alle istituzioni regionali venete dalle normative regionali, nazionali ed europee, salvaguardando le prerogative dei Soci di territorio nelle materie e negli ambiti di competenza degli enti locali di riferimento (Province, Città Metropolitana, Camere di Commercio, Comuni, ecc.).
- esercita il coordinamento e promuove la condivisione di posizioni comuni fra le Associazioni di territorio, sulle tematiche che hanno nelle autorità regionali venete l’interlocutore istituzionale di riferimento;
- valorizza gli apporti di idee e di progetto provenienti dalle Associazioni di territorio indipendentemente dalle caratteristiche e dalla dimensione del singolo Socio;
- favorisce la collaborazione fra le Associazioni di territorio, per valorizzarne gli aspetti e le specificità di eccellenza e promuove attività e iniziative di interesse comune, per ottimizzare l’uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema e la visibilità ed il riconoscimento sociale;
- recepisce e rappresenta la sintesi del pensiero dei Soci di territorio all’interno del Consiglio delle Rappresentanze Regionali;
- esercita il compito di valorizzare ed integrare le politiche di sviluppo e coesione definite dai programmi europei, nazionali e regionali;
- promuove – su temi e progetti condivisi e nell’adesione alle politiche europee di sviluppo economico ed industriale – un raccordo forte e strutturato con Rappresentanze regionali contermini e con altre che rivestono caratteristiche, oggettive e soggettive, similari;
- si impegna a dare attuazione ai principi di efficienza e di qualità della rappresentanza e dei servizi, contenuti nel “Documento di Attuazione della Commissione per la Riforma di Confindustria".
Confindustria Veneto non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare, su approvazione del Consiglio di Presidenza, ad attività di natura imprenditoriale, comunque non in conflitto con le attività dei soci, per una migliore realizzazione degli scopi associativi.
Persegue le proprie finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema associativo, anche con riferimento agli assetti istituzionali definiti dalla Costituzione della Repubblica italiana, con l’obiettivo, comunque, di evitare ogni sovrapposizione e duplicazione di competenze ed ogni intervento diretto sui territori o sulle imprese associate alle Territoriali, se non in stretto coordinamento con queste ultime.
Confindustria Veneto ispira la propria azione ai principi della apartiticità, dell’autonomia, della libera iniziativa e della concorrenza nonché a quelli contenuti nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente statuto e armonizza la propria attività con quella delle altre componenti del sistema in conformità ai principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale utilizzando risorse e competenze già disponibili in un logica di condivisione.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA CONFINDUSTRIA VENETO
Art. 3 - Organi
Sono organi di Confindustria Veneto:
a) il Consiglio di Presidenza
b) il Presidente
Art. 4 - Consiglio di Presidenza
4.1 Composizione
Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente di Confindustria Veneto, dai Presidenti delle Associazioni socie di cui al comma 4 dell’art.1, dal Presidente eletto dalla Piccola Industria e dal Presidente eletto dai Giovani Imprenditori.
Alle riunioni possono essere invitati i Direttori delle Associazioni di territorio.
4.2 Riunioni e deliberazioni
Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno quattro volte l’anno e ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti che rappresentino complessivamente un quinto del totale dei voti.
I membri del Consiglio possono farsi assistere dai rispettivi Direttori, oppure da funzionari dell’Associazione delegati dal Presidente.
Non è ammessa la delega.
Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito, quando sia presente almeno la metà dei voti degli aventi diritto.
Il Direttore Regionale redige il verbale di ciascuna riunione. Esso è firmato dal Presidente e dal Direttore Regionale, dopo l’approvazione che avviene nella riunione successiva a quella cui si riferisce.
Le deliberazioni – di norma - sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti assegnati, senza tener conto di astenuti e schede bianche.
Per le deliberazioni riferite alle lettere g), k), l), m), di cui al successivo punto 4.3 è richiesto espressamente il voto favorevole della maggioranza dei voti assegnati su base percentuale e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Per le deliberazioni di cui alla lettera n) si adotta la maggioranza qualificata prevista dall’art. 14.
Ai Presidenti delle Associazioni socie, spettano i voti determinati con le modalità di cui all’art. 11.4;
Il Presidente Regionale, il Presidente della Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori hanno rispettivamente diritto ad un voto per le votazioni capitarie.
4.3 Attribuzioni
Il Consiglio di Presidenza:
a) definisce le politiche e le direttive per l’azione di rappresentanza degli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni aderenti; approva le priorità delle politiche di tutela generale degli interessi delle imprese venete aderenti al Sistema Confindustria;
b) approva i contratti di servizio organizzativo;
c) assume le posizioni ufficiali nei confronti e nei rapporti con le istituzioni regionali e con il sistema confederale;
d) definisce gli indirizzi generali sul funzionamento e l’operatività della struttura organizzativa;
e) approva, su proposta del Presidente, entro il mese di giugno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente che viene trasmesso a Confindustria;
f) determina, entro il mese di ottobre il contributo dovuto a Confindustria Veneto dalle Associazioni aderenti di cui al comma 4 dell’art.1, e approva, su proposta del Presidente, entro il mese di dicembre, il preventivo dell’anno successivo;
g) elegge il Presidente;
h) nomina la Commissione di Designazione per l’elezione del Presidente, secondo quanto previsto dall’art. 6;
i) approva i Regolamenti del Comitato Regionale Piccola Industria e del Comitato Giovani Imprenditori e approva eventuali altri Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
j) nomina e revoca il Direttore Regionale;
k) nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Veneto negli organi di Confindustria;
l) nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Veneto negli enti esterni;
m) delibera le modifiche allo Statuto;
n) delibera l’eventuale scioglimento di Confindustria Veneto nominandone i liquidatori;
o) delibera sanzioni per inadempienza alle disposizioni del presente Statuto;
Art. 5 - Presidente
5.1 Elezione
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza, su proposta della Commissione di designazione. La scelta viene effettuata tra i Presidenti delle Associazioni di territorio o tra soggetti terzi individuati tra figure esperte che abbiano ricoperto cariche apicali di vertice nel sistema associativo veneto ai suoi diversi livelli, purché espressione di impresa regolarmente associata e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa confederale per l’eleggibilità a cariche associative apicali.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito ad interim, nelle sue funzioni, dal Presidente più anziano delle Associazioni territoriali di cui al comma 4 dell’art.1.
Qualora la sostituzione si protragga oltre i due mesi, il Presidente ad interim convoca il Consiglio di Presidenza per valutare l’opportunità di avviare le procedure per l’elezione di un nuovo Presidente.
Venendo a mancare in via definitiva e per qualunque motivo il Presidente, il Presidente ad interim convoca entro e non oltre i due mesi successivi il Consiglio di Presidenza per avviare la procedura di nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del Presidente che ha sostituito e potrà essere candidato a nuova elezione qualora abbia ricoperto l’incarico per meno di due anni.
5.2 Attribuzioni
Il Presidente rappresenta Confindustria Veneto anche in giudizio, ed è il simbolo dell’unità delle Associazioni di Territorio e dei Soci di cui al comma 4 dell’art. 1. Esercita tutti i poteri che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio di Presidenza.
Spetta in particolare al Presidente:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza stabilendo l’ordine del giorno della riunione;
b) attuare le delibere degli organi di cui alla precedente lettera a);
c) proporre al Consiglio di Presidenza la nomina e la revoca del Direttore Regionale;
d) decidere, dopo aver consultato il Direttore Regionale, riguardo agli indirizzi organizzativi di Confindustria Veneto;
e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporre la misura del contributo dovuto a Confindustria Veneto dalle Associazioni aderenti di cui al comma 4 dell’art.1, sottoponendolo al Consiglio di Presidenza;
f) proporre al Consiglio di Presidenza l’approvazione degli accordi regionali di cui al comma 6 dell’art.1;
g) proporre al Consiglio di Presidenza, l’approvazione dei contratti di servizio organizzativo con le Associazioni di categoria e le Federazioni di settore;
h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza. Le decisioni adottate dovranno essere sottoposte al Consiglio di Presidenza per la ratifica, nella prima riunione immediatamente successiva;
i) può affidare, la gestione di materie e di progetti, a propri delegati, scelti anche al di fuori del Consiglio di Presidenza.
Il Presidente ha la facoltà di estendere l’invito, di volta in volta e sempre senza diritto di voto, a soggetti esterni in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
Art. 6 - Commissione di Designazione
Almeno due mesi prima della scadenza del Presidente in carica, viene costituita la Commissione di Designazione composta di tre membri sorteggiati dal Consiglio di Presidenza all’interno di una rosa di almeno cinque nominativi – di particolare rappresentatività per storia imprenditoriale e/o associativa – predisposta, in tempo utile, dagli ultimi tre past President di Confindustria Veneto, purché ancora in possesso di requisiti personali e aziendali per conservare tale titolo, insieme al Proboviro più anziano di età di ciascuna Associazione di territorio federata.
Art. 7 - Organi di controllo
In caso di controversie, le funzioni arbitrali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sono esercitate dai Probiviri confederali.
Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti indispensabili per accedere alle cariche sono svolte dai Probiviri dell’Associazione di territorio che esprime il candidato.
Il controllo della gestione economica e finanziaria viene esercitata da tre Revisori Contabili, eletti dal Consiglio di Presidenza sulla base di una rosa di numero superiore di candidati, secondo quanto previsto dall’art. 6.
Art. 8 - Piccola Industria e Giovani Imprenditori
Nell’ambito della Confindustria Veneto sono costituiti il Comitato Regionale Piccola Industria e la Federazione Regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori del Veneto, disciplinati da due specifici regolamenti, in conformità alle norme ed ai principi generali confederali.
Art. 9 - Direttore Regionale
Il Direttore Regionale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.
Assicura la gestione e il funzionamento di Confindustria Veneto, secondo le direttive generali del Presidente e le deliberazioni degli organi statutari.
Indirizza e coordina l’attività del personale dipendente, stabilisce e risolve – sentito preventivamente il Presidente - il rapporto di lavoro con il personale e, nell’ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti dal Presidente, sottoscrive gli atti amministrativi delegati.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di Confindustria Veneto e ne redige il verbale.
Art. 10 - Comitato tecnico dei Direttori
E’ costituito il Comitato tecnico composto dai Direttori delle Associazioni, che viene di volta in volta convocato dal Direttore Regionale, per attuare l’utilizzo sinergico delle competenze presenti nelle Associazioni socie, competenze messe a disposizione in una logica di condivisione, secondo quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 2 e sulla base degli indirizzi del Consiglio di Presidenza.
Il Comitato può elaborare progetti condivisi da sottoporre al Presidente regionale e al Consiglio di Presidenza.
Il Comitato, nello spirito di una condivisa e trasparente azione di lobby, promuove processi di condivisione dei contenuti.
Il Comitato assicura le funzioni di supporto e coordinamento dei Comitati regionali Piccola Industria e Giovani Industriali.
Delle riunioni del Comitato si redige, da parte del Direttore regionale, apposito verbale che viene condiviso dai partecipanti.
Art. 11 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi
11.1 Cariche
Il Presidente dura in carica quattro anni e non è più rieleggibile.
Le cariche in Confindustria Veneto sono prestate a titolo gratuito e possono essere ricoperte soltanto da persone con responsabilità aziendale, di grado rilevante, nelle imprese iscritte alle Associazioni aderenti.
Coloro che sono chiamati a ricoprire qualunque carica devono uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico. Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi politici.
La perdita dei requisiti previsti per ciascuna carica dal presente Statuto genera l’automatica decadenza dalla carica stessa.
Gli eletti in sostituzione delle persone cessate dall’incarico prima della scadenza, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dei sostituiti.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.
11.2 Riunioni
Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente regionale mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima.
Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente che è assistito dal Direttore Regionale.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.
E’ ammessa la partecipazione alle riunioni tramite strumenti telematici.
I Presidenti delle Associazioni socie in caso d’impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, potranno farsi rappresentare da un Vicepresidente della propria associazione. Non sono ammesse deleghe fra soci.
Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Regionale. Il verbale è portato a conoscenza degli organi, anche per via telematica.
11.3 Sistemi di votazione
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.
Per l’elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina tra i componenti del Consiglio di due scrutatori.
In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione del voto per almeno altre due volte. La parità alla quarta votazione ha valore di rigetto.
Le schede bianche sono equiparate alle astensioni.
Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11.4 Attribuzione dei voti
I voti spettanti a ciascuna Associazione Territoriale sono determinati dal rapporto fra la base imponibile da essa utilizzata per il calcolo del ruolo confindustriale e la somma delle analoghe basi imponibili di tutte le Associazioni Territoriali venete. I voti sono assegnati su base percentuale nella misura di un voto per ogni punto percentuale con arrotondamento aritmetico dei decimali.
I voti sono frazionati in modo da garantire la loro segretezza.
TITOLO III
FONDO COMUNE: BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO
Art. 12 - Fondo Comune
Il fondo comune di Confindustria Veneto è costituito:
a) dai contributi dei soci;
b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore di Confindustria Veneto e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
e) da altri redditi e rimborsi eventualmente percepiti.
Col Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Veneto e a tutte le occorrenze delle attività ad essa demandate. Il Consiglio di Presidenza stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione del fondo comune.
Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 13 - Bilancio
Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito dal conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall’art. 4.3 lettera f).
Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto alla preventiva verifica dei Revisori contabili, di cui all’art. 7, ultimo comma, e all’approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall’art. 4.3 lettera e).
TITOLO IV
SCIOGLIMENTO E NORME DI RINVIO
Art. 14 - Scioglimento di Confindustria Veneto
Lo scioglimento di Confindustria Veneto è deliberato dal Consiglio di Presidenza con la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati su base percentuale e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
Art. 15 - Norma di rinvio
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento Unico per il Sistema Confederale, e alle normative e alle deliberazioni di Confindustria, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 16 - Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.
NORME TRANSITORIE
I. Aggiornamento rapporto e convenzione di servizi con Ance Veneto.
II. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Organi (Comitato Esecutivo e Consiglio Regionale) in carica all’entrata in vigore del presente Statuto, terminano il proprio mandato alla scadenza naturale prevista al momento della loro elezione e costituzione.
III. Il contributo associativo, negli importi e nelle modalità del 2015, viene mantenuto fino al 31 dicembre 2016.
IV. I Probiviri in carica decadono all’entrata in vigore del presente Statuto. Il Collegio dei Revisori Contabili in carica all’entrata in vigore del presente Statuto, decade con l’approvazione del Bilancio consuntivo 2016.
V. La Piccola Industria e i Giovani Imprenditori definiscono i rispettivi regolamenti in coerenza alla normativa di Confindustria, entro il mese di dicembre 2016.
VI. I raggruppamenti merceologici decadono entro Dicembre 2016.
(Approvato dal Consiglio Regionale, il 15 giugno 2016)
Allegato:
Statuto Confindustria Veneto.pdf
Nascondi